Patentino
F-gas
CHI HA L’OBBLIGO DI CERTIFICARSI?
Il personale che opera su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore ed il personale che opera su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, contenenti F-Gas (Regolamento 2015/2067 ex Regolamento 303/2008).
PERCHE’ E’ OBBLIGATORIO CERTIFICARSI?
Il D.P.R. n. 146/2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012, conferma l’obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE?
La certificazione del personale addetto F-Gas viene rilasciata da un Organismo di Certificazione, accreditato da ACCREDIA e riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, tramite il superamento di un esame teorico (prova scritta con domande a risposta multipla) ed un esame pratico.
Come accedere
all’esame?
Per poter accedere all’esame di Certificazione il candidato deve essere preventivamente iscritto al Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it).
Modulistica e istruzioni
Modulistica e istruzioni per iscriversi al Registro Nazionale Gas Fluorurati Scrivania Telematica Persone ed Imprese.
Successivamente potrà presentare apposita domanda all’Organismo di Certificazione, corredata dall’ATTESTATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (Categoria I, II, III, IV).
NB: Solo la certificazione di I° Categoria da la possibilità di certificare l’impresa.
Le categorie di certificazione
La certificazione delle persone, per il regolamento UE 2015/2067, viene suddivisa in 4 categorie:
I° categoria
Il personale certificato per questa categoria può svolgere attività di:
- a. controllo delle perdite di applicazione contenente almeno 5 tonnellate equivalenti di CO2 di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenente almeno 10 tonnellate equivalenti do CO2 di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
- b. recupero;
- c. installazione;
- d. riparazione, manutenzione, assistenza;
- e. smantellamento.
II° categoria
Il personale certificato per questa categoria può svolgere attività di:
- a. controllo delle perdite di applicazione contenente almeno 5 tonnellate equivalenti di CO2 di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenente almeno 10 tonnellate equivalenti do CO2 di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, purché non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti F Gas;
- b. installazione;
- c. riparazione, manutenzione, assistenza;
- d. smantellamento.
- in relazione alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore contenenti meno di 3 kg di gas, o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra.
III° categoria
Il personale certificato per questa categoria può svolgere attività di:
- a. recupero in relazione alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore contenenti meno di 3 kg, o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra.
IV° categoria
Il personale certificato per questa categoria può svolgere attività di:
- a. controllo delle perdite di applicazione contenente almeno 5 tonnellate equivalenti di CO2 di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenente almeno 10 tonnellate equivalenti do CO2 di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti F Gas.
La certificazione ottenuta ha una
scadenza?
La Certificazione ha una validità di 10 anni, con obbligo di sorveglianza annuale.
SORVEGLIANZA ANNUALE DEL CERTIFICATO:
Nell’arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale.
L’Organismo di Certificazione invierà alla persona certificata tutte le informazioni necessarie per procedere alla verifica ed inserirà l’esito degli accertamenti per via telematica nel Registro Nazionale (sussistenza o meno della certificazione).
La mancata effettuazione della verifica/sorveglianza può portare alla sospensione ed alla revoca del certificato.
Indirizzo
Via di Torre Bianca, 41
34122 Trieste TS
Telefono
+39 040 349 8328
Orari
Lunedì – Venerdì
09:00 – 12:00