Certificazione

F-gas

imprese

Obbligo

di certificazione

Il D.P.R. 146/2018 recepisce il Regolamento europeo 517/2014 che, nell’ambito della politica europea di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, obbliga la certificazione delle imprese che svolgono:

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Le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

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Le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Obbligo di iscrizione al

registro telematico nazionale

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Le imprese che svolgono le attività sopra descritte, hanno l’obbligo di iscriversi al Registro Telematico nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra per poter ottenere la certificazione.

La certificazione

delle imprese che operano con

F-GAS

V

CHI È GIÀ CERTIFICATO AI SENSI DEL D.P.R. 43/2012

Chi è già certificato non deve fare nulla se non mantenere in essere il certificato già acquisito con la sorveglianza annuale.
L’organismo di certificazione provvederà all’aggiornamento del certificato alla prima sorveglianza utile.

V

CHI DEVE CERTIFICARSI AI SENSI DEL D.P.R. 146/2018

Chi deve certificarsi lo farà in applicazione al nuovo decreto.
La certificazione verrà rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati da Accredia (Organismo nazionale di Accreditamento in Italia) e designati dal Ministero dell’Ambiente.

Indirizzo

Via di Torre Bianca, 41
34122 Trieste TS

Telefono

+39 040 349 8328

Orari

Lunedì – Venerdì
09:00 – 12:00